
(p. seconda) quali, riuniti come sopra detto, fatta scruopolosa ballotazione spontaneamente e con intendimento certo fecero costituirono e solennemente ordinarono e fanno, fra loro e fra gli unmini del comune di Ciserano, in qualità di nunzi, sindaci, attori e negoziatori, gestori, procuratori generali e nel migliore dei modi in cui si possa dire e fare, dominus Francesco Rovettus fu domino Pedrino e Giovanni Maria Chiampinus presenti e ognuno di loro in solido così che non esista (tra loro ) chi stia in una condizione migliore; e ciò che uno di loro abbia iniziato, l'altro sia valido a perseguire, continuare e finire in generale e in tutte ognuna delle sue liti, cause, controversi, tanto civili quanto criminali, e tanto nel promuovere l'azione, quanto nel difendere attivamente e passivamente e contro qualunque persona, ente e comune e contro il comune di Boltiere e contro altri comuni confinanti col lo stesso comune di Ciserano per causa di strade, termine dei confini e contro il comune di Pontirolo, del ducato di Milano, per causa dei beni della campagna e della Brughiera e degli appezzamenti di proprietà del comune di Ciserano, situati oltre il fosso Bergamasco, e per qualsiasi altra causa e occasione in qualunque modo e in qualunque forma si presenti, per comporre di fronte a qualunque giudice, ufficio, magistrato eccellentissimo consiglio, collegio, senato, curia, PODESTà, Rettore o Vicario della nobile città di Venezia, , di Bergamo, di Milano, di Caravaggio e di qualunque altra città e terra del Ducato di MIlano e della Repuibblica di Venezia, e ovunque nel mondo si sarà presentata la necessità, e di fronte a loro per dare e produrre qualunque libello, petizione, capitolo, posizione, a causa di giuramento di calunnia, e denunce di capitoli, protestazioni, querele, supplicazioni, e ogni altra questione di simile natura; a rispondere, a porre eccezioni, , a confessare e chiedere testimoni, atti istruttori e qualunque diritto, a produrre e chiedere che siano prodotti, e una volta prodotti dalla controparte, a opporre giudici e notai sospetti, ad allegare e giurare riguardo al falso e di ogni altro genere di giuramento tuutavia lecito in qualunque offerta delle loro anime, a pronunciare e far accettare le sentenze emanate, ad ascoltare e fare emanare e ottenere appello da quelli, e a non dire a nessuno qualunque appellazione, e ad accogliere i vizi di nullità e a far accogliere e prestare qualunque garanzia, e infine nei confronti di tutti e di ciascun articolo di altre liti e cause. Inoltre, ad esigere, avere e conseguire qualunque quantità di denaro da qualunque debitore dello stesso comune del dazio della brenta dello stesso comune per qualunque causa e motivo; e del denaro esatto e ricevuto ad emettere, ottenere quietanze e a sciogliere da debiti e ad agire contro chiunque per via legale per conseguire ed esigere quelle somme e a costringerli e a ottenere qualunque atto d'esecuzione tanto reale quanto personale contro di quelli a porli in esecuzione e a sequestrare i beni tanto mobili, quanto immobili e a ricevere l'insoluto tanto dai debitori quanto di diritto e per provvedimento del giudice e ottenere che quei beni vengano messi all'asta...
Io Ercole figlio del fu domine Bitino de Salmezzis, Notaio Pubblico di Bergamoalle ciose predette fui presente in qualità di secondo Notaio, e con le predette glosse e correzioni, in fede ho sottoscritto. (pag 19)
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